Domenico Daniele

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DISPOSIZIONI PER LA PRODUZIONE E LA COMMERCIALIZZAZIONE DEL “VINO NOVELLO”

Vuoi produrre e commercializzare un vino novello? Ebbene devi conoscere le disposizioni per la produzione, la commercializzazione e l’immissione al consumo dei vini designati con la menzione “novello” o “vino novello” contenute nell’Allegato 7 del D.M. 13 agosto 2012, che di seguito riporto.

Per prima cosa:

soltanto i vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica tipica, per i quali negli appositi disciplinari di produzione sia stata espressamente prevista la tipologia «novello», possono utilizzare la stessa menzione “novello” o “vino novello” nella propria designazione e presentazione.

Quindi:

  • i prodotti siano confezionati entro il 31 dicembre dell’annata relativa alla vendemmia da cui derivano le uve utilizzate per la loro produzione;
  • la data di immissione al consumo, qualora non sia espressamente previsto nei disciplinari di produzione di un termine successivo, è fissata alle ore 0,01 del 30 ottobre dell’annata di produzione delle uve dalle quali i vini di cui trattasi derivano.
  • il periodo di vinificazione non può essere inferiore a giorni dieci dall’inizio della vinificazione stessa.
  • le partite dei vini “novelli” devono essere ottenute per almeno il 40% mediante il processo di fermentazione con macerazione carbonica dell’uva intera.
  • l titolo alcolometrico volumico totale minimo al consumo non può essere inferiore all’11% e il limite massimo di zuccheri riduttori residui non deve superare i 10 grammi per litro.
  • la qualificazione “novello” o “vino novello” deve essere riportata su tutti i documenti ufficiali e/o commerciali e nei registri tenuti dalle ditte che li producono o li commercializzano.
  • per i vini “novelli” estratti dagli stabilimenti di confezionamento anteriormente alla data del 30 ottobre dell’annata di produzione delle uve sui documenti che accompagnano il trasporto deve essere riportata la dicitura “da non immettere al consumo prima delle ore 0,01 del 30 ottobre … (indicare anno) …”.
  • i vini “novelli” nella loro designazione e presentazione devono fare riferimento all’annata di produzione delle uve.

Catania, 22/10/2019

Domenico Daniele

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Chi sono

Sono un agronomo e mi occupo di consulenza alle aziende agricole e vitivinicole.

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