Un’azienda vitivinicola che produce vini tranquilli deve effettuare la presa di spuma per produrre la sua linea di spumante, per cui deve introdurre del saccarosio in cantina. Quali sono gli obblighi?
Utilizziamo questo esempio pratico per definire le corrette modalità di introduzione, utilizzo e detenzione del saccarosio secondo quanto stabilito dall’articolo 14 della Legge n. 238/2016 (Testo Unico del Vino).
Partiamo dalla definizione di stabilimenti “promiscui”: quelli dai quali si estraggono mosti o vini nella cui preparazione non è ammesso l’impiego di saccarosio, acquavite di vino, ecc…
Bene, facendo riferimento all’esempio pratico citato in premessa, negli stabilimenti “promiscui” la preparazione di vini spumanti può essere eseguita a due condizioni:
- la lavorazione (es. presa di spuma) deve essere preventivamente comunicata, entro il quinto giorno antecedente alla sua effettuazione, all’ufficio territoriale ICQRF;
- il saccarosio deve essere detenuto in locali a ciò appositamente destinati comunque accessibili al controllo dell’ufficio territoriale e dichiarati nella planimetria, ove prevista.
L’ICQRF, attraverso una Nota prot. 3984 del 24/03/2017, riporta dei chiarimenti sulla predetta norma.
È chiaramente superata la precedente impostazione secondo la quale l’introduzione e detenzione del saccarosio nello stabilimento promiscuo era consentita solo in concomitanza con l’impiego nelle lavorazioni preventivamente dichiarate oppure nel caso del “magazzino controllato”, con l’assistenza dei funzionari dell’Ispettorato Repressione Frodi alle operazioni di apertura e chiusura del magazzino stesso nonché all’impiego nelle lavorazioni.
I locali destinati esclusivamente alla detenzione del saccarosio possono essere dei vani chiusi o porzioni/aree della cantina opportunamente delimitate, ad esempio mediante recinzione; in ogni caso devono essere identificati con apposito cartello recante il codice ICQRF della cantina e la dicitura tipo “locale destinato al deposito di saccarosio” o similari.
I locali di cui sopra devono essere dichiarati nella planimetria anche per gli stabilimenti che non ne hanno l’obbligo di presentazione (vedi qui gli obblighi sulla planimetria di cantina).
Catania, 26/03/2019
Domenico Daniele