I produttori di uve, destinate alla vinificazione, nonché i produttori di mosto e di vino, dichiarano ogni anno i quantitativi, espressi rispettivamente in chilogrammi ed in litri, dei prodotti dell’ultima campagna vendemmiale, con riferimento alla data del 30 novembre per i prodotti della vinificazione.
Di seguito si ripropone un riassunto della Circolare AGEA riportante le istruzioni applicative generali per la presentazione e la compilazione delle dichiarazioni per la campagna vitivinicola 2022/2023.
DICHIARAZIONE DI VENDEMMIA E RIVENDICAZIONE DELLE PRODUZIONI DO E IG
Sono tenuti a presentare la dichiarazione di vendemmia i seguenti soggetti:
a) i produttori di uva da vino che effettuano la raccolta e, successivamente, la cessione totale dell’uva prodotta;
b) i produttori di uva da vino che effettuano la raccolta e la vinificazione con utilizzo esclusivo di uve proprie;
c) i produttori di uva da vino che effettuano la raccolta, la cessione parziale e la vinificazione con utilizzo esclusivo di uve proprie;
d) i produttori di uva da vino che effettuano la raccolta delle uve e la vinificazione, con aggiunta di uve e/o mosti acquistati;
e) i produttori di uva da vino che effettuano la raccolta, la cessione parziale e la vinificazione, con aggiunta di uve e/o mosti acquistati;
g) i soggetti che effettuano l’intermediazione delle uve;
h) le associazioni e le cantine cooperative (relativamente alle uve raccolte dai soci o per eventuali vigneti condotti direttamente dalla stessa cantina).
I conduttori dei vigneti che sono stati ritenuti idonei alle produzioni DO, effettuano contestuale rivendicazione delle uve DO e IG avvalendosi della modulistica della dichiarazione di vendemmia.
Si precisa che la dichiarazione deve essere presentata anche se la produzione di uva nella campagna interessata sia stata uguale a zero.
Sono tenuti alla presentazione della dichiarazione di vendemmia anche i conduttori di vigneti che abbiano effettuato la “vendita su pianta” delle uve. In questo caso, come se avesse proceduto alla vendemmia, il conduttore presenta normale dichiarazione di vendemmia e inserisce l’acquirente delle uve compilando il Quadro F.
Sono esonerati dall’obbligo della presentazione della dichiarazione di vendemmia:
1. Le persone fisiche o giuridiche o gli Organismi Associativi di dette persone la cui produzione di uve è interamente destinata ad essere consumata come tale, ad essere essiccata o ad essere trasformata direttamente in succo di uva da parte del produttore oppure da parte di una industria di trasformazione specializzata;
2. I produttori le cui aziende comprendono meno di 0,1 ettari di vigneto e il cui raccolto non è stato né sarà, neppure in parte, immesso in commercio in qualsiasi forma;
3. I produttori che consegnano la totalità della propria produzione ad un Organismo Associativo; in ogni caso, tali soggetti sono tenuti alla compilazione del quadro F2.
Le dichiarazioni di vendemmia devono essere presentate entro il 15 novembre (scadenza posticipata al 30 novembre di ciascun anno inclusa l’annualità 2022).
DICHIARAZIONE DI PRODUZIONE VINICOLA
Sono obbligati a presentare la dichiarazione di produzione vino e/o mosto i seguenti soggetti:
b) i produttori di uva da vino che effettuano la raccolta e la vinificazione con utilizzo esclusivo di uve proprie;
c) i produttori di uva da vino che effettuano la raccolta, la cessione parziale e la vinificazione con utilizzo esclusivo di uve proprie;
d) i produttori di uva da vino che effettuano la raccolta delle uve e la vinificazione, con aggiunta di uve e/o mosti acquistati;
e) i produttori di uva da vino che effettuano la raccolta, la cessione parziale e la vinificazione, con aggiunta di uve e/o mosti acquistati;
f) i produttori di vino che effettuano la vinificazione esclusivamente con uve e/o mosti acquistati;
h) le associazioni e le cantine cooperative.
Si precisa che i prodotti detenuti alla data del 30 novembre per “conto lavorazione” devono essere dichiarati dal soggetto che a tale data li detiene e non dall’effettivo proprietario; in tale ambito, per evidenziare lo scambio di prodotti oggetto di lavorazione specifiche presso altri soggetti, è stata introdotta la segnalazione del movimento per conto lavorazione nel Quadro F.
Sono esonerati dall’obbligo della presentazione della dichiarazione di produzione vinicola:
• Le persone fisiche o giuridiche o le associazioni di dette persone già indicate come soggetti esonerati per la dichiarazione di vendemmia (punto 2 degli esoneri della dichiarazione di vendemmia);
• I produttori che, mediante vinificazione nei loro impianti dei prodotti acquistati, ottengono un quantitativo di vino inferiore a 10 hl, che non è stato e non sarà commercializzato sotto qualsiasi forma;
• I produttori di uve che consegnano la totalità della propria produzione ad un organismo associativo, soggetto all’obbligo di presentare una dichiarazione, riservandosi di produrre un quantitativo di vino inferiore a 10 hl, che non è stato e non sarà commercializzato sotto qualsiasi forma.
La dichiarazione di produzione vino e mosti può essere precompilata facoltativamente utilizzando direttamente i dati presenti nei registri di Cantina alla data del 30 novembre. Sebbene sia previsto un termine di 30 giorni per inserire nei registri meccanizzati le operazioni effettuate in cantina, le operazioni che incidono sulla produzione e quindi sulla dichiarazione di produzione, andranno necessariamente inserite nel registro entro il 30 novembre.
Le dichiarazioni di produzione devono essere presentate entro il 15 dicembre indicando i prodotti della vinificazione detenuti in cantina con riferimento al 30 novembre.
Catania, 02/11/2022
Domenico Daniele