È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 93 del 08/04/2020 il Decreto MIPAAF del 27 febbraio 2020 che stabilisce caratteristiche, diciture, modalità per la fabbricazione, l’uso, la distribuzione, il controllo ed il costo dei contrassegni per i vini a DOCG e DOC, nonché caratteristiche e modalità applicative dei sistemi di controllo e tracciabilità alternativi.
Partiamo dal dire cos’è un contrassegno:
è una fascetta, stampata dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, che certifica l’autenticità del prodotto e contiene un’indicazione di serie e un numero identificativo.
È obbligatorio utilizzarla per i vini DOCG confezionati e destinati all’immissione al consumo, mentre per i vini DOC deve essere utilizzata qualora previsto dal rispettivo piano dei controlli.
La fascetta, in pratica, rafforza il sistema di tracciabilità dei vini, già garantito con l’utilizzo del lotto di imbottigliamento.
La fascetta deve essere applicata sui sistemi di chiusura dei recipienti in modo tale da impedirne la riutilizzazione.
Nel nuovo decreto vi è l‘introduzione di un nuovo formato di contrassegno di piccole dimensioni (allegato I del Decreto) per rispondere alle esigenze dalle imprese in relazione alla varietà dei formati delle bottiglie.
È possibile anche ritirare un quantitativo di fascette corrispondente al quantitativo di vino atto a divenire a DO effettivamente detenuto dall’imbottigliatore (non più solo in base alla quantità di prodotto certificato).
Le spese relative al trasporto, alla gestione ed alla distribuzione delle fascette, sostenute dagli OdC o dai consorzi dagli stessi delegati, devono poi essere rimborsate, da parte delle ditte imbottigliatrici che le richiedono, secondo i costi di rilascio indicati all’art. 9 del Decreto.
Ricordatevi che le ditte imbottigliatrici, nell’annotare le operazioni di imbottigliamento nei registri dematerializzati, dovranno inserire pure il riferimento alle fascette utilizzate (serie e numeri) o il riferimento del lotto, o dei sistemi di tracciabilità alternativi di cui farò accenno sotto, al fine di assicurare la rintracciabilità di ciascuna delle partite di vino DOCG e DOC.
Nell’allegato 3 del Decreto troverete le modalità di stoccaggio e impiego delle fascette autoadesive.
Infine, nel Decreto troviamo le disposizioni in materia di sistemi di controllo e tracciabilità alternativi. I Consorzi potranno avvalersi di un sistema alternativo di controllo e tracciabilità telematico per i vini confezionati DOC e IGT che consiste nell’apposizione di un codice alfanumerico univoco non seriale, che verrà richiesto all’Organismo di Controllo, e che identifica univocamente il recipiente in cui è apposto.
Il sistema telematico di controllo e tracciabilità è fornito dai «provider» presenti nell’elenco istituito dal MIPAAF che emetteranno i codici secondo le specifiche che saranno definite dallo stesso Ministero con apposito documento tecnico che verrà pubblicato successivamente sul sito internet del Ministero.
Catania, 18/04/2020
Domenico Daniele