In periodo di vendemmia non si può non parlare dei documenti di accompagnamento delle uve da vino.
Quali documenti si devono utilizzare per il trasporto delle uve da vino nel territorio nazionale affinchè la nostra azienda sia in regola?
Di seguito provo a estrapolare i casi relativi al trasporto delle uve da vino dalla normativa sui documenti di accompagnamento dei prodotti vitivinicoli rappresentata principalmente dal nuovo Reg. delegato UE 2018/273 che ha apportato delle importanti novità rispetto alla normativa attualmente in vigore in Italia.
Non è obbligatorio l’emissione del documento di accompagnamento vitivinicolo (MVV) per il trasporto delle uve da vino all’interno del territorio nazionale nei seguenti casi:
- Trasporto di uve da parte del produttore dai propri vigneti al proprio impianto di vinificazione con distanza non superiore ai 70 km;
- Vendita con trasporto delle uve da parte del produttore o da un terzo per suo conto (diverso dal destinatario) dai propri vigneti all’impianto di vinificazione del destinatario con distanza non superiore ai 70 km.
Si considera inteso che nei suddetti casi sono fatti salvi gli obblighi fiscali, per cui verrà compilato un documento giustificativo del trasporto come il DDT.
Per i trasporti diversi da quelli sopra elencati è obbligatorio emettere l’MVV in formato cartaceo o in formato elettronico (MVV-E).
Nel caso si utilizzi l’MVV cartaceo questo deve avere timbratura preventiva (se non sono stati acquistati modelli prestampati dalle tipografie autorizzate) e deve essere convalidato o al Comune o con microfilmatura o tramite PEC all’ICQRF competente.
Catania, 11/09/2018
Domenico Daniele