È attiva la procedura per la presentazione delle domande di autorizzazioni di nuovi impianti viticoli 2019 fino al 31 marzo in modalità telematica nell’ambito del SIAN.
Le modalità operative per il rilascio delle autorizzazioni per i nuovi impianti 2019 sono definite nella Circolare AGEA Prot. n. 12599 del 14 febbraio 2019.
N.B.: le autorizzazioni per nuovi impianti non usufruiscono del contributo nell’ambito della misura Ristrutturazione e Riconversione vigneti OCM Vino.
Ma in questo articolo voglio parlare di un aspetto che riguarda le autorizzazioni di impianto, ovvero la modifica della regione di riferimento delle stesse e la trasferibilità della loro titolarità.
È possibile trasferire un’autorizzazione da una regione all’altra? Posso trasferire le mie autorizzazioni ad un altro soggetto?
Approfitto dell’attualità dell’argomento per rispondere, norme alla mano, riportando prima di tutto l’art. 2 comma 3 del Decreto n. 12272 del 15 dicembre 2015:
“Le autorizzazioni sono gratuite e non trasferibili”.
Bene, direte, hai già risposto alla domanda!! NO, leggi e rispondiamo insieme distinguendo per semplicità due tipologie di autorizzazione.
- Autorizzazioni di nuovi impianti viticoli:
Con il Decreto Ministeriale n. 527 del 30 gennaio 2017, ad integrazione e modifica del DM n. 12272 del 15 dicembre 2015, è stato aggiunto l’Art. 5-bis (Prescrizioni per il criterio di ammissibilità) secondo il quale al fine di contrastare fenomeni elusivi del criterio di distribuzione proporzionale nelle singole regioni dal 2017:
- nelle domande di autorizzazione per nuovi impianti dovrà essere specificata la Regione (oltre che la dimensione richiesta) nella quale si intende localizzare le superfici oggetto di richiesta per cui le autorizzazioni per nuovi impianti concesse dalla campagna 2017 non sono più trasferibili da una regione ad un’altra;
inoltre,
- il vigneto impiantato a seguito del rilascio dell’autorizzazione è mantenuto per un numero minimo di 5 anni, fatti salvi i casi di forza maggiore e/o motivi fitosanitari. Per tale motivo, l’estirpazione dei vigneti impiantati con autorizzazioni di nuovo impianto prima dello scadere dei 5 anni dalla data di impianto non dà origine ad autorizzazioni di reimpianto.
- Autorizzazioni al reimpianto:
- il titolare dell’autorizzazione al reimpianto può richiedere di variare la regione di riferimento al fine di poter utilizzare l’autorizzazione per impiantare un vigneto in una regione diversa da quella per cui ha ottenuto l’autorizzazione. Non è consentita la modifica della regione di riferimento di autorizzazioni per reimpianto anticipato;
MA,
- Con Decreto Ministeriale n. 935 del 13 febbraio 2018 che modifica del DM n. 12272 del 15 dicembre 2015, è stato aggiunto all’art. 10 il comma 4: al fine di contrastare fenomeni elusivi del principio della gratuità e non trasferibilità della titolarità delle autorizzazioni conseguenti ad atti di trasferimento temporaneo della conduzione, l’estirpazione dei vigneti effettuata prima dello scadere dei 6 anni dalla data di registrazione dell’atto di conduzione non dà origine ad autorizzazioni di reimpianto in una Regione differente da quella in cui è avvenuto l’estirpo.
La presente disposizione non si applica agli atti di trasferimento temporaneo registrati prima dell’entrata in vigore del DM 935 del 13 febbraio 2018 (21 marzo 2018, data della registrazione alla Corte dei Conti ai sensi dell’art. 32 della legge n. 69/2009) e per i quali è stata già effettuata l’estirpazione del vigneto con contestuale comunicazione alla regione competente.
Come riportato nella Circolare AGEA citata in premessa, tale disposizione, per identità di ratio, è applicabile anche all’ipotesi di richiesta di trasferimento di una autorizzazione al reimpianto su terrenti in conduzione (mediante atti di trasferimento temporaneo) da meno di 6 anni in una regione differente.
Avete casi concreti per i quali desiderate avere un parere?
Scrivetemi a info@domenicodaniele.com o nel form disponibile nella sezione “contatti” del blog.
Catania, 04/03/2019
Domenico Daniele