Semplificazione dei microbirrifici: riduzione dell’aliquota di accisa sulla birra e adempimenti amministrativi.
Sono questi i punti salienti del nuovo Decreto 4 giugno 2019 del Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Partiamo dunque dalle condizioni di applicazione dell’aliquota ridotta e quindi dalla nozione di microbirrificio definito come una fabbrica di birra che produce annualmente non piu’ di 10.000 ettolitri.
Ma non basta:
- deve essere legalmente ed economicamente indipendente da qualsiasi altro birrificio;
- non deve ricevere da altri soggetti obbligati birra condizionata o sfusa in regime di sospensione dall’accisa;
- deve produrre birra esclusivamente attraverso un processo di lavorazione integrato a partire dalla realizzazione del mosto.
Ebbene, per i microbirrifici sopra descritti e che effettuano tutto il ciclo di produzione (dalla produzione del mosto al condizionamento del prodotto) nei propri impianti e che immettono in consumo la birra nel territorio nazionale direttamente dai propri impianti, il nuovo Decreto prevede l’applicazione dell’aliquota di accisa sulla birra ridotta in misura del 40 %.
La riduzione dell’aliquota può trovare applicazione anche per le piccole birrerie nazionali e unionali con le caratteristiche dei microbirrifici.
Infine, quali sono gli adempimenti amministrativi per poter fruire dell’agevolazione?
L’esercente il microbirrificio e l’esercente la piccola birreria nazionale, entro il 31 gennaio di ciascun anno presentano, tramite PEC all’Ufficio delle dogane territorialmente competente, una dichiarazione riepilogativa riportante, in relazione all’anno precedente, il volume della birra complessivamente presa in carico rispettivamente nel registro della birra condizionata ovvero nel registro annuale di magazzino.
Rimandiamo a un altro approfondimento gli aspetti relativi gli adempimenti amministrativi previsti per i microbirrifici a partire dalla loro nascita e quindi nella loro gestione ordinaria.
Catania, 19/07/2019
Domenico Daniele