Il 10 febbraio 2021 è stata emanata la Circolare AGEA n. 9066 con la quale vengono definite le modalità operative per il rilascio delle autorizzazioni per nuovi impianti, reimpianti anticipati e per l’aggiornamento del Registro informatico Pubblico delle autorizzazioni degli impianti viticoli.
Vediamo insieme il procedimento relativo al rilascio di autorizzazioni per nuovi impianti per l’annualità 2021.
Per poter presentare richiesta di nuove autorizzazioni, dal fascicolo aziendale, aggiornato e validato, del richiedente deve risultare in conduzione una superficie agricola pari o superiore a quella per la quale è richiesta l’autorizzazione; sono esclusi gli usi del suolo con vigneti per uva da vino, e quelli che, sulla base dei regolamenti nazionali vigenti, non possono essere trasformati in vigneto oltre che le superfici su cui sono presenti vincoli (ambientali, archeologici, paesaggistici, storici ecc…), che ne impedirebbero la trasformazione in vigneti.
Nelle domande di autorizzazione per nuovi impianti dovranno essere specificate la dimensione richiesta e la Regione nella quale si intende localizzare le superfici oggetto di richiesta.
Nell’allegato I della suddetta circolare sono riportati i criteri di priorità individuati da ogni singola regione per l’assegnazione delle autorizzazioni, oltre che la superficie massima che può essere richiesta per ogni domanda (esempio: in Sicilia 5 ettari).
La presentazione delle domande deve avvenire entro il 31 marzo 2021in modalità telematica nell’ambito del SIAN.
Si ricorda che le autorizzazioni hanno validità di 3 anni dalla data del rilascio.
Inoltre, il vigneto impiantato a seguito del rilascio dell’autorizzazione è mantenuto per un numero minimo di 5 anni, fatti salvi i casi di forza maggiore e/o motivi fitosanitari. Per tale motivo, l’estirpazione dei vigneti impiantati con autorizzazioni di nuovo impianto prima dello scadere dei 5 anni dalla data di impianto non dà origine ad autorizzazioni di reimpianto.
Infine, riporto le proroghe a seguito dell’emergenza COVID-19 richiamate nella suddetta circolare:
- Il Regolamento 2020/2220 ha stabilito che la durata di tutte le autorizzazioni all’impianto o al reimpianto scadute o in scadenza nel corso dell’anno 2020 è prorogata fino al 31 dicembre 2021;
- i produttori in possesso di autorizzazioni per nuovo impianto in scadenza nel 2020 non sono passibili delle sanzioni a condizione che abbiano comunicato al MIPAAF e alla Regione o Provincia Autonoma competente entro il 28 febbraio 2021 di non volersene avvalere e di non voler beneficiare della proroga di validità.
Catania, 02/03/2021
Domenico Daniele