Domenico Daniele

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VINO SPUMANTE “PRODOTTO DA…”

L’ICQRF con una Circolare di gennaio 2020 chiarisce un aspetto relativo all’etichettatura dei vini spumanti:

se acquisto del vino spumante (ottenuto con il metodo di fermentazione in bottiglia) ed effettuo la sboccatura, ottenendo poi la bottiglia finita pronta per la vendita, posso utilizzare nell’etichetta la dicitura “prodotto da…”?

Ecco che l’ICQRF precisa quanto segue:

non può essere considerato “produttore” colui che si limita ad acquistare il prodotto spumantizzato e a effettuare la sola sboccatura poiché tali operazioni non apportano alcuna modifica sostanziale al prodotto e alle caratteristiche organolettiche del vino spumante.

Invece, qualora con l’operazione di sboccatura si effettuino aggiunte di prodotto (sciroppo di dosaggio) o correzioni enologiche (aggiunta di SO2, correzione di acidità, ecc…) tali da apportare delle modifiche sostanziali al prodotto, influendo sulle sue caratteristiche organolettiche e/o chimico-analitiche, si otterrà un vino diverso da quello di partenza.  Solo in questo caso il “produttore” potrà essere identificato in colui che ha effettuato la sboccatura, avendo completato il processo di elaborazione del vino spumante e avendo ottenuto un prodotto con caratteristiche intrinseche diverse da quello di partenza.

Quanto sopra vale sia che la sboccatura venga fatta direttamente o da terzi.

Catania, 17/02/2020

Domenico Daniele

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Chi sono

Sono un agronomo e mi occupo di consulenza alle aziende agricole e vitivinicole.

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